Secondo il nuovo testo dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta […] hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti […] Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente“.
In applicazione di questa norma, unitamente alla normativa convenzionale vigente contro la doppia imposizione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte ha annullato l’accertamento dell’Ufficio, essendo stato dimostrato che il contribuente, lavoratore dipendente di una ditta francese, aveva stabilito in Francia la sede principale dei propri affari ed interessi, nonostante avesse mantenuto la residenza anagrafica in Italia nel periodo d’imposta considerato (CGT Secondo Grado Piemonte, Sentenza n. 950/2025).



