Con il D.L n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», è stato introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2027, il divieto assoluto di cumulo tra il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 209/2023), che prevede, a determinate condizioni, la tassazione ridotta del 50% (60% in presenza di figli minori residenti in Italia) sui redditi di lavoro prodotti in Italia (entro il limite annuo di euro 600.000) dei lavoratori che quivi trasferiscano la propria residenza, e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (c.d. flat tax per ricchi), di cui all’art. 24-bis TUIR, che prevede, a determinate condizioni, per chi trasferisca la residenza in Italia, la possibilità di optare per l’assoggettamento dei propri redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, calcolata, in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 (originariamente euro 100.000).
Condizioni per godere del regime agevolato per lavoratori impatriati: 1) che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni; 2) che i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; 3) che l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato; 4) che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.
Il regime opzionale per i neo-residenti è applicabile a coloro che trasferiscano la residenza in Italia, purché non vi abbiano risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti e può essere estesa ai familiari in possesso dei medesimi requisiti, cui si applica una imposta sostitutiva del 25%. L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva. Prima di esercitare l’opzione, il contribuente può anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime.



