Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 12443 del 4 maggio 2026
Il caso
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva essere state regolarmente notificate a mezzo raccomandata. L’Agenzia produceva in giudizio solo fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Il contribuente disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento sin dal ricorso introduttivo. La CTR rigettava l’appello ritenendo che, trattandosi di atti pubblici, fosse necessaria la querela di falso anche per le fotocopie, e che il mero disconoscimento non implicasse alcun obbligo di verificazione per l’Agenzia.
Massima della Corte di Cassazione
La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale notificato a mezzo del servizio postale, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c. Ne consegue che la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta. In tale ipotesi, qualora l’amministrazione dichiari di volersi avvalere del documento chiedendone la verificazione, il giudice di merito è tenuto a verificare la ritualità e tempestività del disconoscimento formale e a procedere alla verificazione. Ove invece il disconoscimento della riproduzione fotostatica sia generico, il giudice, pur non vincolato all’avvenuto disconoscimento formale, è comunque tenuto ad apprezzarne l’efficacia rappresentativa anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Diversamente, l’avviso di ricevimento prodotto in originale, avendo natura di atto pubblico, può essere contestato solo mediante querela di falso, salvo che dallo stesso contesto dell’atto emerga in modo evidente un mero errore materiale nella sua redazione.



